Art. 44.
(Radiazione).

      1. La radiazione dall'albo professionale o dall'elenco speciale è disposta dal consiglio quando l'iscritto è soggetto con sentenza passata in giudicato a condanna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero, quando, con la sua condotta, ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità professionale. La radiazione comunicata all'interessato dal presidente del collegio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
      2. La radiazione d'ufficio dall'albo professionale o dall'elenco speciale è prevista in caso di:

          a) condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, alla pena della reclusione non inferiore a tre anni;

          b) interdizione dai pubblici uffici di durata superiore ai tre anni e dalla professione per uguale durata;

          c) assegnazione ad una casa di cura o di custodia.